Archivio per la categoria ‘B.E.S. Bisogni Educativi Speciali’


Con la nota prot.9741 del 12 agosto 2014 vengono illustrate alle scuole le modalità secondo le quali vanno redatti i certificati medici, le segnalazioni di Disturbo Specifico di Apprendimento, le relazioni cliniche, degli assistenti sociali ai fini della personalizzazione dell’insegnamento.

Stante la rilevanza del tema e la varietà delle situazioni segnalate, si raccomanda alle scuole la massima attenzione alle indicazioni fornite con la nota citata.

 

bes


Una nota interessante dell’Ufficio Scolastico dell Emilia-Romagna per gli alunni con disturbo specifico d’apprendimento.

dsa disturbo specifico d'apprendimento


 

 

20 Million Kids & Adolescents are labeled with mental disorders that are based solely on a checklist of behaviors. There are no brain scans, x-rays, genetic or blood tests that can prove they are mentally ill, yet these children are stigmatized for life with psychiatric disorders, and prescribed dangerous,life-threatening psychiatric drugs. Child drugging is a $4.8 billion-a-year industry. Get the facts about this multi-billion dollar industry that is labeling and drugging kids for profit.


“Valutare gli alunni con BES”. Guida Gratuita!

“Valutare gli alunni con BES”. Guida Gratuita!


L’Ufficio Scolastico Regionale ha messo a punto, con la collaborazione dei referenti territoriali degli UST e dei CTS, un piano di formazione regionale per aiutare i docenti, i consigli di classe, i team docenti e quanti operano nelle scuole a comprendere gli orientamenti dati dalla Direttiva, tenuto conto delle indicazioni contenute nella C.M.n.8 del 2013 e alla luce delle norme primarie di riferimento, allo scopo di impostare tempestivamente interventi appropriati, efficaci ed efficienti.

bes

Il percorso formativo ha previsto la realizzazione di incontri formativi, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in ciascuno dei territori provinciali. In particolare, per Milano e provincia, alla luce dei bisogni registrati, sono stati strutturati, tra gennaio e marzo, cinque percorsi formativi nelle sedi di:

  • Liceo Scientifico Marconi – Milano
  • I.C. Copernico – Corsico
  • I.C. Piazza Costa – Cinisello B
  • I.C. Scarpa Clericetti – Milano – due edizioni

Ogni percorso è stato organizzato in 4 incontri tematici riguardanti le seguenti tematiche:

  • Primo incontro: Presupposti teorici e normativa
  • Secondo incontro: La didattica di tutti e di ciascuno
  • Terzo incontro: Gli strumenti – P.E.I. – P.D.P. – P.A.I
  • Quarto incontro: La valutazione degli apprendimenti e la valutazione dell’inclusività delle scuole

qui di seguito i link per scaricare i materiali forniti dai relatori:

BES_modulo1_Garlaschelli

BES_modulo1_Zelioli

BES_modulo 2_PARDO_BES_

BES_modulo3 – STAMPINI –

BES_modulo4_Bosio


La comprensione del testo dalla teoria alla pratica

Seminario 21 giugno 2014 – Ecco le presentazioni  degli interventi tenuti durante del seminario del 21 giugno 2014.

La comprensione del testo dalla teoria alla pratica

Barbara Carretti – Università di Padova
La comprensione del testo può essere considerata un’abilità trasversale agli apprendimenti: è importante quindi riconoscere le difficoltà e individuare modalità per il suo potenziamento. Obiettivo dell’intervento è quello di passare in rassegna le caratteristiche cognitive e metacognitive di studenti con difficoltà e le potenziali linee di intervento

* Fonte – Anastasis

 


PAI Piano annuale d'inclusività

Entro la fine di Giugno occorre redigere il Piano Annuale per l’inclusività (PAI) estensivamente per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per quest’anno il MIUR ha predisposto un modello esemplificativo di PAI scaricabile cliccando il link in basso

Scarica qui il modello di PAI elaborato dal MIUR

Fonte: Orizzontescuola


Con O.M. 37/2014 il Miur fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2013/14. Le indicazioni per i candidati con DSA o BES

ee8e1-bes

1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. [dawww.dida.orizzontescuola.it Documento del 15 Maggio: l’allegato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento ]

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

L’ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato 2014 – Lo speciale di OrizzonteScuola.it sugli Esami di Stato 2014

*Fonte – Orizzonte scuola


Carmelo Di Salvo dal blog Bianco sul nero, 23.2.2014

bes

Se per i ragazzi con DSA la normativa è chiara (grazie alla legge 170)… non è altrettanto delineata per ciò che riguarda i BES. In questo articolo cercherò di delineare quale percorso dovrebbero intraprendere le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri alunni che in corso d’anno devono sostenere l’esame di stato.

Il MIUR ha emanato il 24/04/2013 l’O.M. n° 13/13 che non arreca modifiche alla normativa precedente concernente gli esami di stato per gli alunni con disabilità. La novità dell’ordinanza è costituita dal comma 4 dell’art. 18 in cui si fa riferimento implicito agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (svantaggio e disagio) di cui alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ed alla C.M. n° 8/13.

La norma così recita:
“Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.”

È necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La scuola, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, può intervenire con strumenti compensativi o misure dispensative.

Misure educative e didattiche di supporto

Agli studenti con BES è garantito:

–  l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

– l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

– per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione.

Quindi, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team docenti:

  • definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
  • separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli;
  • dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
  • predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.
  • È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale.

Come indicato anche dalla nota MIUR del 22.11.2013, la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.

Pertanto l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev’essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di licenza o l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.

Nel link che segue troverete l’ OM con le parti evidenziate per gli alunni dsa.
http://www.aiditalia.org/upload/ordinanza_ministeriale_13_2013.pdf

Consultate anche questo documento dell’UST della LOMBARDIAhttp://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/protlo45_ 13all1.pdf


Segnaliamo il lavoro del dott. G. Lo Presti sui BIsogni educativi speciali (Fonte)

BES Bisogni educativi speciali

Gli studenti con disabilità, con disturbi evolutivi (come DSA, ADHD etc.) e con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) a scuola.

Su questo tema oggi vi è molta confusione. Una lettura superficiale della normativa rischia di portare a delle affermazioni come “i BES non esistono”; “Allora sono tutti studenti-BES” oppure “Senza certificazione non posso fare niente” e molte altre ancora, ma è tutto inesatto.

Sulla base di questi e di altri punti problematici, ecco 10 delucidazioni necessarie per operare e muoversi, da insegnante, genitore ed operatore, descritte in maniera chiara e con un preciso richiamo ai punti più salienti delle direttive ministeriali:

 1 – La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012)

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.

b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

– Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.

– Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispenativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.

 2 – Alcuni BES possono essere anche temporanei

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve. Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

 “Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

 3 – Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessità di Bisogni Educativi Speciali a  scuola

“Mio figlio ha un BES”, “Nella relazione vi è messo diagnosi di BES”, oppure ancora, alla domanda: “Che diagnosi ha? Di BES”: Sono tutte affermazioni errate, inesatte e difformi da ogni normativa e documento ufficiale. La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste. La diagnosi è una dicitura sanitaria. La diagnosi può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia Evolutiva”, oppure diagnosi di “ADHD”. Quindi non esiste ne la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di Bisogni Educativi Speciali.

Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui dopo della dicitura diagnostica come “Discalculia Evolutiva” appare un suggerimento come “il soggetto necessita di un BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Dunque il BES non si certifica (per un approfondimento leggi il post del Prof. Flavio Fogarolo).

4 – I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana” (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l’ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi necessitano di un Bisogno Educativo Speciale a scuola.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana

(Dir. MIUR 22/12/2012).

Per una più corretta informazione potrebbe essere meglio superare denominazioni come “BES e DSA”. Si rischia che il genitore, insegnante o operatore che legge, non conoscendo la normativa, la prima cosa che si domandi è: “ma allora BES e DSA sono due cose diverse?”.

5 – Il PDP – Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 sui DSA.

E’ obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell’ ICD-10.

“E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).”

(Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E’ scelta della scuola quando:

Abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.

Oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”

(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Nei casi con Disabilità certificata ai sensi della Leg.104/92 a scuola va compiliamo il PEI.

6 – Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno.

Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.

La compilazione spetta sempre alla scuola, e questo può avvenire durante l’anno anche inoltrato.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola. Motivo per cui è sempre bene segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.

 

“la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo” (DM n°5669 12/7/2011) a questo punto  seguono alcuni punti da inserire nel PDP, in questa pagina il MIUR mette a disposizione dei modelli di PDP.

 

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013)

7- Consenso Genitori: firmano PDP, ma non (ovviamente) per interventi didattici.

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013.

Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. Ma, come abbiamo detto, il PDP non è necessario per tutti i BES, in molti casi la scuola può decidere di mettere in atto della strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia. D’altro canto non c’è bisogno di alcun documento per spiegare l’utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l’apprendimento di un alunno in difficoltà.

8 – Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.

Che il PDP non si trasformi in un dovere burocratico quanto piuttosto in un’occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti.

Le indicazioni operative indicano che il PDP non è un elenco di modalità dispensative/compensative  e neppure delle caselline, tipo checklist, da spuntare.

Si corre il rischio di produrre un PDP più per il bisogno d’avere un documento da registrare che delle indicazioni semplici ed operative da poter adottare.

“il Piano Didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.

(CM n°8 del 6/3/2013).

La cosa più importante per il quale sono state elaborate queste normative, facciamo corsi di formazione e per cui siamo qui a discutere è di certo una: applicare il PDP in classe.

9 – BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.

La nota MIUR, in tal senso chiarisce ogni procedura (è possibile scaricarla qui) da cui riproponiamo la tabella riassuntiva:

Svolgimento prove INVALSI Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola Strumenti compensativi o altre misure Documento di riferimento
BES Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992 Disabilità intellettiva Decide la scuola NO Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92) 

Decide la scuola

PEI
Disabilità sensoriale e motoria SI SI (c) Decide la scuola PEI
Altra disabilità Decide la scuola NO (b) Decide la scuola PEI
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi) DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 (d) Decide la scuola SI (a) Decide la scuola PDP
Diagnosi di ADHD-Bordeline cognitivi

-Disturbi evolutivi specifici

SI SI (a) Decide la scuola PDP
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale SI SI NO

(a) A condizione che  le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

(b) Salvo diversa richiesta della suola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

10 – Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata redigiamo il PDP

Qui il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato subito con la diagnosi di DSA della struttura privata in mano.

Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato,  di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosa perché compilata da professionisti che rispettano la Consesus Conference sui DSA.

In questo modo, sia la scuola che la famiglia, può attivarsi tempestivamente per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, art 2, L. 170/10).

Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”

(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Sulla base di questi dieci punti, ecco come agire praticamente a scuola con gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

 Schema riassuntivo delle nostre 10 precisazioni caso per caso:

 

Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:  Come lo individuo Cosa faccio Per quanto tempo
Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992 Disabilità intellettiva PEI Sempre ma con modifiche annuali.
Disabilità sensoriale e motoria
Altra disabilità
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi) DSALegge 170/2010

 

In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato.

CM n° 8 del 6/3/2013

PDP Sempre ma con modifiche annuali.
Diagnosi di ADHD-Bordeline cognitivi

-Disturbi evolutivi specifici

 

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinic

o, attestante la presenza di una patologia o di un

disturbo, che può

essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o

comunque da uno specialista iscritto negli albi del

le professioni

sanitarie.”

CM n° 8 del 6/3/2013

 

Strategie didattiche non formalizzare 

oppure

 

PDP

(se il CdC lo ritiene opportuno)

 

“Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”

(Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Circoscritto nell’anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. 

CM n° 8 del 6/3/2013

 

 

 

Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale Tali tipologie di BES dovrannoessere individuate sulla base di elementi oggettivi

(come ad es. una segnalazione degli operatori dei  servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”

Note La diagnosi di BES non esiste.

Un anno sperimentale: raccontaci la tua opinione

Il MIUR nella Nota del 22/12/2013 ha sottolineato che il corrente anno scolastico sarà utilizzato per sperimentare e monitorare procedure e metodologie relative ai Bisogni Educativi Speciali a scuola.

E’ quindi importante conoscere la tua esperienza e quella dei tuoi colleghi.

Scarica e dai uno sguardo all’allegato proposto, stampalo o inoltralo ad amici e conoscenti per conoscere anche la loro opinione. Ma, sopra ogni cosa, se questo post è ricco di informazioni è anche grazie a chi ha speso il proprio tempo a raccontare la propria esperienza.

Come ti trovi a scuola con la nuova normativa sui BES? Che miglioramenti apporteresti? Cosa va bene o che cosa cambieresti?

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/glopresti/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui trovi tutti i link alla normativa citata nel testo:

Legge quadro sui DSA 170/2010

DM 5669 del 12/7/2011

Direttiva BES del 27/12/2012

Circolare MIUR n° 8-561 6/3/2013

Nota MIUR del 22/11/2013

Nota Invalsi per alunni BES