Archivio per la categoria ‘DSA Dislessia Discalculia Disgrafia’


GUIDA PDP DSA

La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni
studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi
propri personali talenti” (M. Baldacci).

l Comitato Scuola dell’Associazione Italiana Dislessia, con la stesura di un modello di Piano Didattico Personalizzato, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha voluto offrire, oltre ad una traccia e una guida nella redazione, anche l’occasione per una riflessione sul suo valore e sul suo significato e, conseguentemente, dare una giusta informazione al mondo della scuola affinché non percepisca la compilazione di questo documento come un’ennesima fastidiosa richiesta di “ riempire delle carte”, o come uno dei tanti “ impedimenti burocratici” che si frappongono al “fare scuola quotidiano”.Si è voluto altresì mettere in rilievo l’importanza del PDP come strumento utile e costruttivo, che, se opportunamente interpretato e utilizzatonell’impostazione di metodologie didattiche, oltre a permettere l’apprendimento degli studenti con DSA, ha una ricaduta positiva sull’intero gruppo-classe.

Accedì alla risorsa

 


Nell’ordinanza che leggerete, il TAR ha annullato la bocciatura della maturità di una studentessa DSA perché la commissione di Esame di Stato non aveva concesso integralmente l’utilizzo di tutti gli strumenti  che la studente aveva utilizzato durante l’anno scolastico (inseriti anche nel PDP) e comunque gli strumenti di cui aveva diritto.
L’esame è stato rifatto integralmente e con una nuova commissione che nonostante molte reticenze che hanno costretto la famiglia ad intervenire, supportati dai ns legali, con delle contestazioni scritte nel corso delle prove di esame; ciò nonostante la studente ha superato con orgoglio l’esame di Stato.
Questo ci da lo spunto per ricordare alle famiglie che in prossimità degli esami il documento di presentazione dello studente alla commissione di esame debba essere il più completo possibile, in quanto viene concordato da parte del consiglio di classe le modalità di svolgimento delle prove (doc. del 15 maggio).
Il Ricorso è stato  vinto e seguito dai legali ADDL a cui ancora una volta facciamo un plauso  per la loro costanza e professionalità e ancora congratulazioni alla studentessa e alla sua famiglia.

Una nota interessante dell’Ufficio Scolastico dell Emilia-Romagna per gli alunni con disturbo specifico d’apprendimento.

dsa disturbo specifico d'apprendimento


 

 

20 Million Kids & Adolescents are labeled with mental disorders that are based solely on a checklist of behaviors. There are no brain scans, x-rays, genetic or blood tests that can prove they are mentally ill, yet these children are stigmatized for life with psychiatric disorders, and prescribed dangerous,life-threatening psychiatric drugs. Child drugging is a $4.8 billion-a-year industry. Get the facts about this multi-billion dollar industry that is labeling and drugging kids for profit.


La comprensione del testo dalla teoria alla pratica

Seminario 21 giugno 2014 – Ecco le presentazioni  degli interventi tenuti durante del seminario del 21 giugno 2014.

La comprensione del testo dalla teoria alla pratica

Barbara Carretti – Università di Padova
La comprensione del testo può essere considerata un’abilità trasversale agli apprendimenti: è importante quindi riconoscere le difficoltà e individuare modalità per il suo potenziamento. Obiettivo dell’intervento è quello di passare in rassegna le caratteristiche cognitive e metacognitive di studenti con difficoltà e le potenziali linee di intervento

* Fonte – Anastasis

 


Con O.M. 37/2014 il Miur fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2013/14. Le indicazioni per i candidati con DSA o BES

ee8e1-bes

1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. [dawww.dida.orizzontescuola.it Documento del 15 Maggio: l’allegato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento ]

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

L’ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato 2014 – Lo speciale di OrizzonteScuola.it sugli Esami di Stato 2014

*Fonte – Orizzonte scuola



Segnaliamo una guida molto esaustiva  dal titolo “Neuropsicologia di tutti i DSA e Strumenti compensativi consigliati” di Gianluca Lo Presti e Anna Rossi-Caselli

Introduzione
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nelle loro diverse espressioni, possono manifestarsi nell’acquisizione delle abilità linguistiche, nell’apprendimento, nello sviluppo cognitivo.
I disturbi specifici dello sviluppo, dunque riguardano disturbi che coinvolgono il linguaggio (Disturbi Specifici di Linguaggio), la lettura (decodifica e comprensione del testo), la scrittura (ortografia ed espressione del testo) , il calcolo, le tappe motorie (Disturbo di Sviluppo della Coordinazione motoria) le abilità attentive, l’interazione sociale; essi possono manifestarsi isolatamente o, più spesso, in associazione tra loro (vera comorbilità).
L’ I.C.D.-10 (International Classification of Diseases, 10a versione, 2007), dell’ Organizzazione Mondiale della Sanita’), il D.S.M. – IV- TR e il prossimo DSM V (Diagnostic System Manual, dell’Associazione Statunitense degli Psichiatri, APA) ci aiutano a definire questi disturbi. La cosa importante è di far riferimento a dei criteri concordati a livello internazionale.

(segue)


download (1)

http://www.schededigeografia.net un buon sito ricco di schede tematiche da utilizzare e personalizzare

schede di geografia


 

 

Clicca sull’immagine per accedere all’articolo di Patrizio E. Tressoldi e Claudio Vio dal titolo “È proprio così difficile
distinguere difficoltà da disturbo di apprendimento?”Difficoltà e disturbo d'apprendimento

 

 

disturbo d'apprendimento