Alcune Università italiane hanno già iniziato a pubblicare i bandi per la presentazione di domande per diventare tutor coordinatore nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. I compiti e i requisiti di accesso. I bandi delle Università di Bergamo e Milano.
Requisiti di ammissione [art. 2 comma 5 del dm 08 novembre 2011]
Possono presentare domanda i docenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole secondarie da almeno cinque anni. Inoltre, i partecipanti devono avere svolto necessariamente attività documentate in almeno tre degli ambiti previsti dalla tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, concretamente:
- supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore;
- docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS;
- conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca;
- pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
- partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
- titolo di dottore di ricerca in didattica;
- attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
- direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le Università, le Istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero;
- avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi).
Posti disponibili
In ogni Università i posti disponibili sono quelli risultanti da quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 08 novembre 2011: un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione
La selezione
Consiste in una intervista strutturata volta a valutare la motivazione, la capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del colloquio si valuterà altresì il percorso professionale del docente.
Compiti dei tutor coordinatori [art. 10 comma 4 e art. 11 comma 2 del dm 249/10 e successive modifiche ed integrazioni]
- orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita’ di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita’ di tirocinio;
- supervisionare e valutare le attivita’ del tirocinio diretto e indiretto;
- seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita’ in classe.
Durata dell’incarico
La durata di questa funzione è da un massimo di 4 anni: senza possibilità di rinnovo e prorogabile soltanto per un anno. L’incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa. In caso di mancata attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo il personale in semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.
(Fonte: diventareinsegnanti di OrizzonteScuola)
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