Posts contrassegnato dai tag ‘AID’


GUIDA PDP DSA

La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni
studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi
propri personali talenti” (M. Baldacci).

l Comitato Scuola dell’Associazione Italiana Dislessia, con la stesura di un modello di Piano Didattico Personalizzato, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha voluto offrire, oltre ad una traccia e una guida nella redazione, anche l’occasione per una riflessione sul suo valore e sul suo significato e, conseguentemente, dare una giusta informazione al mondo della scuola affinché non percepisca la compilazione di questo documento come un’ennesima fastidiosa richiesta di “ riempire delle carte”, o come uno dei tanti “ impedimenti burocratici” che si frappongono al “fare scuola quotidiano”.Si è voluto altresì mettere in rilievo l’importanza del PDP come strumento utile e costruttivo, che, se opportunamente interpretato e utilizzatonell’impostazione di metodologie didattiche, oltre a permettere l’apprendimento degli studenti con DSA, ha una ricaduta positiva sull’intero gruppo-classe.

Accedì alla risorsa

 


Libro AID 2013-2014
AVVISO 10-06-2013

Il servizio LibroAID per la richiesta dei libri in formato digitale per l’anno scolastico 2013-2014, NON è ancora attivo essendo in corso la definizione dell’accordo con l’Associazione Italiana Editori. Invitiamo gli utenti a NON prenotare i testi per l’anno scolastico 2013-2014. Verrà inserito un nuovo avviso alla ripresa del servizio.


 Comunicato AID del 19.11.2012 riguardo la possibilità di registrare le lezioni


Associazione Italiana Dislessia: la registrazione delle lezioni a scuola per motivi di studio individuale è consentita a
tutti gli allievi, e non rientra nella legislazione in materia di privacy.

Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici  dell’Apprendimento, di cui al Decreto attuativo n. 5669, prevedono – fra gli strumenti atti a favorire  lo studio dei dislessici – la possibilità di registrare le lezioni scolastiche al fine di facilitare  l’apprendimento.

In esse si legge:
La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

La possibilità di registrare le lezioni a scuola ed all’università è uno strumento che la tecnologia offre a chiunque desideri ascoltare nuovamente la lezione, con profitto per l’apprendimento individuale, ed in particolare ai soggetti con DSA – che possono in questo modo essere dispensati dal prendere appunti o dallo studiare direttamente sul libro di testo.

Alcuni Istituti scolastici ed alcuni docenti di scuola primaria e secondaria inferiore e superiore, negano di fatto agli studenti la possibilità di registrare le lezioni avvalendosi impropriamente del diritto alla privacy, che verrebbe “leso” in quanto la riproduzione della voce dell’insegnante che spiega la lezione non sarebbe più circoscritta all’ambiente scolastico. Considerata la normativa
attualmente vigente, si deve però precisare che la registrazione delle lezioni per fini individuali di studio non riguarda la legislazione in materia di privacy. Il Garante della Privacy, interrogato sulla questione, riferisce infatti quanto segue:
“…Al riguardo, questa Autorità ha precisato che gli allievi possono registrare le lezioni quando la registrazione viene effettuata per fini personali, come ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è invece necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito. (…) Su questo ed altri aspetti si trovano utili indicazioni negli opuscoli informativi (…) pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali, scaricabili in formato elettronico dal sito dell’Autorità http://www.gpdp.it, al seguente collegamento.
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676”.

Appare dunque chiaro come la registrazione delle lezioni per esclusiva finalità di studio personale (registrazione necessaria agli studenti dislessici per migliorare le proprie performance scolastiche),non possa in alcun modo essere negata proprio da quelle Istituzioni che hanno il dovere di curare l’istruzione e di favorire il diritto allo studio dei ragazzi che vengono loro affidati.

Coloro che vedano negare tale diritto ai loro figli o a loro stessi (nel caso di studenti dislessici adulti), possono dunque richiamare formalmente l’Istituzione scolastica al dovere di ottemperare alle Linee Guida emanate a seguito della Legge 170/2010 di cui al Decreto attuativo, e nel contempo sottolineare che la registrazione delle lezioni è unicamente effettuata a titolo personale,
in quanto esercizio del diritto all’uso di uno strumento compensativo per la facilitazione dell’apprendimento individuale, senza altro fine se non tale esplicita motivazione.

A questo scopo, esclusivamente per agevolare la comunicazione con la scuola nei casi in cui venisse negata la possibilità di registrare le lezioni, è possibile presentare al Dirigente Scolastico un facsimile della dichiarazione sotto riportata, modificando opportunamente le parti evidenziate