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Carmelo Di Salvo dal blog Bianco sul nero, 23.2.2014

bes

Se per i ragazzi con DSA la normativa è chiara (grazie alla legge 170)… non è altrettanto delineata per ciò che riguarda i BES. In questo articolo cercherò di delineare quale percorso dovrebbero intraprendere le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri alunni che in corso d’anno devono sostenere l’esame di stato.

Il MIUR ha emanato il 24/04/2013 l’O.M. n° 13/13 che non arreca modifiche alla normativa precedente concernente gli esami di stato per gli alunni con disabilità. La novità dell’ordinanza è costituita dal comma 4 dell’art. 18 in cui si fa riferimento implicito agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (svantaggio e disagio) di cui alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ed alla C.M. n° 8/13.

La norma così recita:
“Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.”

È necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La scuola, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, può intervenire con strumenti compensativi o misure dispensative.

Misure educative e didattiche di supporto

Agli studenti con BES è garantito:

–  l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

– l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

– per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione.

Quindi, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team docenti:

  • definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
  • separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli;
  • dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
  • predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.
  • È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale.

Come indicato anche dalla nota MIUR del 22.11.2013, la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.

Pertanto l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev’essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di licenza o l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.

Nel link che segue troverete l’ OM con le parti evidenziate per gli alunni dsa.
http://www.aiditalia.org/upload/ordinanza_ministeriale_13_2013.pdf

Consultate anche questo documento dell’UST della LOMBARDIAhttp://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/protlo45_ 13all1.pdf


Riportiamo un’interessante nota di Rossella Grenci

Posted on 11 giugno 2013 by rosgre

Riporto le indicazioni della docente Paola Eleonora Fantoni, scritte sul sito dell Pearson e riguardanti i DSA e gli ESAMI DI STATO alla secondaria di secondo grado.

“Alla fine dell’anno scolastico uno dei compiti più stringenti del Consiglio di Classe consiste nella stesura del Documento Finale, denominato anche Documento del 15 maggio.

Si tratta del bilancio finale della classe che andrà a sostenere gli Esami di Stato nel mese successivo. Per presentare adeguatamente e tutelare gli studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento, si rende necessario compilare l’allegato “riservato” a tale documento,  che solo la commissione e la famiglia dello studente potranno visionare. La stesura è collegiale e il prodotto realizzato andrà approvato dal Consiglio di Classe.

Il referente DSA d’istituto o il coordinatore di classe provvederà all’inserimento dei dati personali e di una sintesi discorsiva della diagnosi, mentre tutti i docenti riuniti contribuiranno a scrivere i paragrafi sullo stile di apprendimento, sulle misure dispensative accordate e sugli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno.

L’ultima sezione del documento è riservata alla descrizione delle simulazioni delle varie prove, effettuate durante l’anno, unitamente ad eventuali modifiche operate, in linea sia con la normativa vigente – compresa la Circolare Ministeriale sullo svolgimento degli Esami di Stato – che la diagnosi personale. Si avrà cura anche di allegare le prove a cui il candidato è stato sottoposto, evidenziando eventuali modifiche e/o aggiunte.

Per visionare un fac-simile dell’allegato riservato al Documento del 15 maggio cliccare qui.”

http://is.pearson.it/


B.E.S. Bisogni educativi speciali

“Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente”: recitava in questo modo la circolare n. 8 del 6 marzo scorso a proposito dei BES (Bisogni Educativi Speciali) che interessano lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

C’era, quindi, una certa attesa per sapere se e come la ‘rivoluzione’ dei BES, arrivata sulla scuola a meno di tre mesi dalla fine dell’anno scolastico, avrebbe trovato attuazione immediata, soprattutto in sede di valutazione finale.

Per quanto riguarda le scuole, in molti casi, almeno per quest’anno, sarebbe stato difficile prendere in carico compiutamente gli alunni con BES, perché ciò comporta, dopo la segnalazione dei ‘casi’ da parte dei docenti, una delibera dei consigli di classe per l’adozione di una personalizzazione della didattica, assunta sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, motivate opportunamente e verbalizzate. I BES, insomma, li devono ‘certificare’ collegialmente gli insegnanti.

Tutto faceva pensare, quindi, che per quest’anno ci si limitasse a ‘scaldare i motori’ e a rinviare al prossimo anno, in una condizione di ponderata consapevolezza, l’attuazione compiuta della direttiva ministeriale sui BES e della relativa circolare applicativa.

Come si sarebbe comportato il ministero?

Per quanto riguarda gli esami del I ciclo, a tutt’oggi non sono state emanate disposizioni integrative della circolare n. 49 dell’anno scorso (a carattere permanente) che regola gli esami di licenza. E tutto fa pensare, quindi, che per il momento gli alunni con BES affronteranno quest’anno le prove d’esame di terza media senza particolari specificità.

È stata emanata dieci giorni fa anche l’Ordinanza n. 13/2013 sugli esami di Stato: non si parla di BES. Si può ritenere, quindi, che, per quanto riguarda gli esami, ogni disposizione sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali viene rinviata all’anno prossimo.

Potrebbe essere l’occasione per mettere mano al Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) che ha certamente bisogno di qualche revisione.

Fonte – http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=30711